Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

L’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, istituito con decreto n.178 del 19 aprile 2019, favorisce l’occupazione di persone con difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Per beneficiare di tale incentivo le Imprese devono assumere, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 dicembre 2019, persone in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • età compresa fra i 16 e i 34 anni in astato di di9soccupazione (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015);
  • 35 anni e oltre, disoccupate da almeno 6 mesi (ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017).

Le tipologie contrattuali riconosciute sono:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante;
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time (in proporzione alla percentuale del part time).

L’incentivo è escluso, invece, in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’agevolazione è prevista per i datori di lavoro residenti in:

  • Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (Regioni “meno sviluppate”)
  • Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni “in transizione”)

Lo sgravio è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato, infine, al rispetto delle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • mancanza, nei sei mesi precedenti l’assunzione, di un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo

L’incentivo è tuttavia cumulabile con:

  • l’esonero contributivo previsto dal Decreto Dignità;
  • con il bonus assunzioni previsto dal Reddito di cittadinanza;
  • con altri eventuali incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
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